diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1018 del 11/03/1999 Cc. (dep. 06/05/1999) Rv. 214059 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Provvedimenti adottati dal giudice della convalida incompetente per territorio - Nullità del provvedimento di convalida e dell'ordinanza impositiva d'urgenza - Interrogatorio - Invalidità ai fini dell'art. 294 c.p.p.
Stato
decisa il 1999-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214059-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE

Nel caso in cui l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo sia tenuta da un giudice incompetente ratione loci, ai sensi dell'art. 390, primo comma, cod. proc. pen., non solo l'eventuale ordinanza di convalida costituisce un provvedimento nullo, ma tale deve considerarsi anche l'ordinanza di adozione d'urgenza di misura cautelare ex art. 291, secondo comma, cod. proc. pen., con la conseguenza che non possono trovare applicazione i principi di cui all'art. 27 cod. proc. pen., della protrazione della proroga legale di efficacia della misura e della conservazione degli atti assunti da giudice incompetente. Ne consegue che l'interrogatorio effettuato dal giudice della convalida del fermo incompetente territorialmente ai sensi dell'art. 390, primo comma, cod. proc. pen. non può essere considerato valido ed efficace - quale interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen. - per il mantenimento o la rinnovazione della misura cautelare da parte del giudice competente in ordine alla stessa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)