diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 11993 del 24/11/2000 Cc. (dep. 21/03/2001) Rv. 218782 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Ordinanza emessa dal giudice che ha convalidato il fermo - Dichiarazione di incompetenza - Mancanza - Trasmissione degli atti ad altro pubblico ministero per competenza - Applicazione dell'art.27 cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218782-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE

In tema di competenza per territorio nella fase delle indagini, allorché il pubblico ministero, dopo che il g.i.p. abbia emesso ordinanza di custodia cautelare nei confronti di persona in stato di fermo convalidato senza dichiarare la propria incompetenza, trasmetta gli atti ad altro pubblico ministero per competenza, la misura cautelare disposta conserva efficacia anche se non sia emessa una nuova ordinanza a norma dell'art.27 cod. proc. pen.. (Nella specie, la Corte di cassazione ha precisato che la dichiarazione di incompetenza, contestuale o successiva al provvedimento applicativo della custodia cautelare, è presupposto imprescindibile per la perdita di efficacia della custodia cautelare disposta dal giudice della convalida del fermo, nel caso in cui il giudice competente non abbia emesso una nuova ordinanza entro il termine stabilito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)