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Sez. 1, Sentenza n. 1749 del 06/07/1966 (Rv. 323409 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CENTRALE - DECISIONI - FORME DI TUTELA GIURISDIZIONALE - RICORSO PER CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART 111 COST O AZIONE DINANZI ALL'AGO - CUMULO DELLE DUE FORME DI TUTELA - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA ORDINARIA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1966-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323409-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CENTRALE - DECISIONI - FORME DI TUTELA GIURISDIZIONALE - RICORSO PER CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART 111 COST O AZIONE DINANZI ALL'AGO - CUMULO DELLE DUE FORME DI TUTELA - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA ORDINARIA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

Al contribuente che si assume leso dalla decisione della commissione centrale delle imposte sono offerte due forme alternative di tutela giurisdizionale: il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 111 cost e l'instaurazione di un nuovo giudizio davanti all'autorita giudiziaria ordinaria. Il cumulo di tali forme di tutela non e consentito perche, data la posizione costituzionale della Corte di Cassazione, questa una volta pronunciatasi sulla questione, ai sensi dell'art 111 cost non puo successivamente emettere un nuovo e separato giudizio di legittimita sulla questione stessa su presupposti diversi, stante il principio della autonomia ed indipendenza delle due giurisdizioni. Pertanto la proposizione dell'Azione giudiziaria ordinaria rende inammissibile il ricorso per Cassazione ex art 111 cost. (Conf 2407/64).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)