Sez. 1, Sentenza n. 426 del 12/02/1973 (Rv. 362407 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - DECADENZA - PER MANCATA ATTUAZIONE - CONVENZIONE DI PARIGI DEL 2 GIUGNO 1934 - ART 5 - INEFFICACIA TEMPORANEA - CONSEGUENZE.*
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - DECADENZA - PER MANCATA ATTUAZIONE - CONVENZIONE DI PARIGI DEL 2 GIUGNO 1934 - ART 5 - INEFFICACIA TEMPORANEA - CONSEGUENZE.*
La norma dell'art 5 della convenzione dell' Unione di Parigi, nel testo di Londra (resa esecutiva in Italia con legge 15 dicembre 1954 n 1322), relativa all'attuazione e alla decadenza del brevetto per invenzione, non e operante nel territorio nazionale fino a quando il legislatore non avra adottato il sistema della 'licenza obbligatorià contemplato nella norma stessa; con la conseguenza che, nell'ipotesi di mancata attuazione dell'invenzione, seguita ad applicarsi - medio tempore - la sanzione della decadenza dal brevetto, prevista dallo art 54 del RD 29 giugno 1939, n 1127. (V 3507/68, mass n 336661).*
Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 54, Legge 15/12/1954 num. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)