Sez. 1, Sentenza n. 3507 del 25/10/1968 (Rv. 336661 - 01)
BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE) - DECADENZA - PER MANCATA ATTUAZIONE - ART 5 DELLA CONVENZIONE DI UNIONE DI PARIGI - ABROGAZIONE DELL'ART 54 DEL RD N 1127 DEL 1939 - ESCLUSIONE.*
BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE) - DECADENZA - PER MANCATA ATTUAZIONE - ART 5 DELLA CONVENZIONE DI UNIONE DI PARIGI - ABROGAZIONE DELL'ART 54 DEL RD N 1127 DEL 1939 - ESCLUSIONE.*
L'art 54 del RD 29 giugno 1939, n 1127, sui brevetti per invenzioni industriali (secondo il quale 'il brevetto per invenzione industriale decade se l'invenzione non e stata messa in attuazione entro tre anni dalla concessione, o se, dopo tale triennio, l'attuazione e stata sospesa per tre annì) non e stato abrogato o modificato dall'art 5 della convenzione di Unione di Parigi nel testo di Londra, dichiarata esecutiva in Italia con legge 15 dicembre 1954, n 1322, e pertanto deve trovare applicazione in tutte le sue previsioni ed in tutto il suo rigore anche nei rapporti fra i cittadini dei paesi unionisti. La citata norma della convenzione si limita a dare al legislatore nazionale la direttiva vincolante che l'Azione di decadenza non puo essere ammessa, se non dopo decorsi due anni dalla concessione della licenza obbligatoria.*
Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 54, Legge 15/12/1954 num. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)