Sez. 5, Sentenza n. 10763 del 08/05/2013 (Rv. 626520 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Accise sul gas metano - Usi industriali - Attività di cura ospedaliera - Regime - Aliquota agevolata, ex art. 26 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, per l'attività alberghiera - Estensione - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
In tema di accise sul gas metano per usi industriali, la disposizione agevolativa prevista dall'art. 26 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, con riferimento agli impieghi del gas metano da combustione nell'attività alberghiera, non può essere estesa, in via interpretativa, all'attività ospedaliera, consistendo questa, essenzialmente, nella messa a disposizione del personale medico ausiliario e paramedico e nell'apprestamento di medicinali ad attrezzature destinate alla cura dei degenti, non esaurendosi il complesso rapporto tra ospedale o casa di cura e paziente nella sola somministrazione di vitto ed alloggio che possa giustificare la predetta assimilazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)