Sez. 5, Sentenza n. 14802 del 18/06/2010 (Rv. 613708 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Art. 26 del d.lgs. n. 504 del 1995 - Accise sul gas metano - Esercizi di ristorazione - Aliquota agevolata - Applicabilità - Condizioni - Impiego negli stessi luoghi di svolgimento dell'attività produttiva - Necessità - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dal contribuente - Valore indiziario - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
In tema di accise sul gas metano, l'art. 26 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 comprende tra gli usi civili, soggetti ad aliquota piena, anche l'impiego del gas naturale negli esercizi di ristorazione, ove abbia luogo in locali posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, con la conseguenza che, anche in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha espressamente esteso l'applicabilità dell'aliquota agevolata all'attività di ristorazione, quest'ultima può qualificarsi industriale e godere dell'aliquota agevolata, qualora l'impiego del combustibile avvenga negli stessi locali in cui viene svolta l'attività produttiva, circostanza, questa, rispetto alla quale costituisce un valido indizio per l'accertamento una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dal contribuente, quando non sia contestata la configurazione dell'attività quale ristorazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)