Sez. 5, Sentenza n. 409 del 22/04/1968 Ud. (dep. 25/06/1968) Rv. 108462 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - CONSUMAZIONE DEL PATRIMONIO IN OPERAZIONI ALEATORIE O IMPRUDENTI - CONDIZIONI.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - CONSUMAZIONE DEL PATRIMONIO IN OPERAZIONI ALEATORIE O IMPRUDENTI - CONDIZIONI.*
L'art.217 n.2 legge fall. Non punisce qualsiasi errore nel quale lo imprenditore commerciale dichiarato fallito sia incorso nell'organizzare la propria impresa oppure nel valutare la convenienza di una certa operazione. Esso vuole impedire che il patrimonio del debitore (patrimonio che la legge pone quale garanzia delle obbligazioni affinche i creditori possano soddisfare su di esso i propri diritti) venga disperso attraverso una amministrazione non conforme ai principi della prudenza e della tecnica commerciale, ed a tal fine punisce l'Azione del fallito che abbia diminuito la consistenza del proprio patrimonio, consumandolo in operazioni il cui successo dipendeva in tutto o in parte dall'alea, oppure in operazioni intraprese in modo avventato e tale da rendere palese a prima vista che il rischio affrontato non era proporzionato alla probabilita del successo.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)