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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 450 del 1989

Decisione
decisa il 1989-07-19, depositata il 1989-07-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:450
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 13591

  • Pensioni
  • Pensioni ai superstiti
  • Personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
  • Pensione al coniuge superstite separato con addebito e con diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto
  • Esclusione dal relativo diritto
  • Illegittimità costituzionale "in parte qua".
Leggi la massima
Poiché il trattamento di riversibilità ha la funzione di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che il titolare della pensione era obbligato a fornire al coniuge, il relativo diritto spetta al coniuge superstite, per colpa del quale è stata pronunziata (o al quale è stata addebitata) la separazione, quando egli avesse diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto. Pertanto, in conformità alla giurisprudenza affermatasi in argomento, è costituzionalmente illegittimo l'art. 31, primo comma, lett. a) della legge 13 luglio 1965, n. 859, nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilità anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione è stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto. - S. nn. 286/1987; 1009/1988.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 13592

  • Pensioni
  • Pensioni ai superstiti
  • Personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e di trasporto, alle abolite imposte di consumo e consulenti del lavoro
  • Pensione al coniuge superstite separato con addebito e con diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto
  • Esclusione dal relativo diritto
  • Illegittimità costituzionale conseguenziale.
Leggi la massima
In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, in quanto contenenti norme analoghe a quella oggetto di dichiarazione principale di illegittimità costituzionale, sono costituzionalmente illegittimi: l'art. 22, primo comma, n. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 modificato dall'art. 4 della legge 13 luglio 1967 n. 583; l'art. 21, primo comma, n. 1, della legge 29 ottobre 1971, n. 889; l'art. 21, primo comma, lett. a della legge 23 novembre 1971, n. 1100; l'art. 5, primo comma, n. 1, della legge 1 luglio 1975 n. 296, nella parte in cui escludono dal diritto a pensione di riversibilità anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione è stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea) promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Valentinetti Fiorenza e l'I.N.P.S., iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto in fatto

punto 1
Nel corso di un giudizio civile promosso dalla Signora Fiorenza Valentinetti nei confronti dell'I.N.P.S. per ottenere la pensione di riversibilità del defunto marito Dino Gonzadi, dal quale viveva separata per sua colpa con diritto a un assegno mensile a titolo di alimenti, il Pretore di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo, nella parte in cui esclude il diritto del coniuge superstite alla pensione di riversibilità "quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa". Ad avviso del giudice a quo, essendo la norma denunciata sostanzialmente identica a quella contenuta negli artt. 7 della legge n. 1338 del 1962 e 23, quarto comma, della legge n. 1357 del 1962, ricorrono le medesime ragioni per cui queste disposizioni sono state in parte qua dichiarate costituzionalmente illegittime da questa Corte con la sentenza n. 286 del 1987. Nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione di parti private, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

punto 1
Il Pretore di Roma ritiene contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione l'art. 31 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo, nella parte (primo comma, lett. a) in cui esclude il diritto del coniuge superstite alla pensione di riversibilità "quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa".
punto 2
La questione è fondata per le medesime ragioni svolte nelle sentenze n. 286 del 1987 e n. 1009 del 1988 di questa Corte, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale di altre norme di contenuto uguale a quella impugnata. I dispositivi delle due sentenze devono essere interpretati alla luce delle motivazioni che li reggono. In esse è precisato che la dichiarazione di incostituzionalità delle norme impugnate, nella parte in cui qualificano la colpa per se sola come causa di esclusione del coniuge superstite dal diritto alla pensione di riversibilità, non comporta la spettanza del diritto in ogni caso, ma soltanto in quanto il coniuge separato per sua colpa avesse diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto. Invero, poiché il trattamento di riversibilità ha la funzione di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che il titolare della pensione era obbligato a fornire al coniuge, il relativo diritto presuppone come suo fondamento indefettibile o l'obbligo del defunto di contribuire ai bisogni della famiglia a norma dell'art. 143, terzo comma, cod.civ., oppure, venuto meno tale obbligo nei confronti del coniuge per colpa del quale la separazione è stata pronunziata (o al quale è stata addebitata), l'obbligo di prestargli gli alimenti ai sensi dell'art. 156, quarto comma.
punto 3
Considerata la presenza nelle leggi previdenziali relative ad altre categorie di lavoratori di norme analoghe a quella oggetto del presente giudizio, la Corte ritiene opportuno estendere a tali norme la dichiarazione di illegittimità costituzionale nei termini sopra indicati, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, primo comma, lettera a), della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilità anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione è stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto; In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, n. 1, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'art. 4 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia); dell'art. 21, primo comma, n. 1, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto); dell'art. 21, primo comma, lettera a, della legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro); dell'art. 5, primo comma, n. 1, della legge 1 luglio 1975, n. 296 (Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo), nella parte in cui escludono dal diritto a pensione di riversibilità anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione è stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989. Il cancelliere: DI PAOLA

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