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Sez. 3, Sentenza n. 4948 del 11/10/1985 (Rv. 442322 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - TRASFERIMENTO NEL COMUNE IN CUI SI TROVA L'IMMOBILE LOCATO - PROVA DI ESIGENZE DI RITO O DI LAVORO GIUSTIFICATIVE DEL TRASFERIMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442322-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - TRASFERIMENTO NEL COMUNE IN CUI SI TROVA L'IMMOBILE LOCATO - PROVA DI ESIGENZE DI RITO O DI LAVORO GIUSTIFICATIVE DEL TRASFERIMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il recesso del locatore, secondo la previsione dell'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392, per necessità abitativa che derivi dal trasferimento di residenza nel comune in cui si trova l'immobile locato, non richiede che il locatore medesimo deduca e dimostri esigenze di vita o di lavoro giustificative di detto trasferimento, restando a carico del conduttore la dimostrazione dell'eventuale suo carattere fittizio, allo scopo di conseguire maliziosamente la disponibilità del bene. (V 4843/83, mass n 429374).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)