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Sez. 1, Sentenza n. 5402 del 17/03/2004 (Rv. 571253 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - IN GENERE | Azione revocatoria promossa dal creditore dell'un coniuge - Stipulazione compiuta da entrambi i coniugi e proprietà dei beni spettante agli stessi - Legittimazione passiva - Di entrambi i coniugi - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571253-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - IN GENERE

Nell'azione revocatoria, promossa dal creditore personale, dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, al quale abbiano preso parte entrambi i coniugi divenendo comproprietari dei beni costituenti il fondo stesso, la legittimazione passiva compete ad entrambi i coniugi, e non al solo coniuge debitore che ha destinato un bene di sua esclusiva proprietà a far fronte ai bisogni della famiglia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 168, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)