Sez. 1, Sentenza n. 5402 del 17/03/2004 (Rv. 571253 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - IN GENERE | Azione revocatoria promossa dal creditore dell'un coniuge - Stipulazione compiuta da entrambi i coniugi e proprietà dei beni spettante agli stessi - Legittimazione passiva - Di entrambi i coniugi - Configurabilità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - IN GENERE
Nell'azione revocatoria, promossa dal creditore personale, dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, al quale abbiano preso parte entrambi i coniugi divenendo comproprietari dei beni costituenti il fondo stesso, la legittimazione passiva compete ad entrambi i coniugi, e non al solo coniuge debitore che ha destinato un bene di sua esclusiva proprietà a far fronte ai bisogni della famiglia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 168, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)