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Sez. L, Sentenza n. 1467 del 19/02/1985 (Rv. 439492 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COSIDDETTO PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - VALORE DI PRINCIPIO GENERALE DELL'ORDINAMENTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439492-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COSIDDETTO PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - VALORE DI PRINCIPIO GENERALE DELL'ORDINAMENTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Il cosiddetto principio di onnicomprensività della retribuzione non ha valore di regola generale dell'ordinamento, ma risulta da questo adottato solo in determinati casi (V., ad esempio, l'art. 2121 cod. civ.), rimanendo in ogni altro caso affidata all'autonomia collettiva e, nell'ambito di questa, all'autonomia individuale, la Determinazione della misura, delle modalità e dei termini di erogazione della retribuzione, almeno fino a che non ne derivi violazione dei criteri fondamentali enunciati nell'art. 36 cost. O in altre norme legislative. (principio affermato, nella specie, dalla C.S. a sostegno della decisione del merito circa la validità della clausola dell'accordo aziendale 27 maggio 1961 che escludeva la tredicesima e la quattordicesima mensilità dalla base di computo del compenso per il lavoro festivo infrasettimanale in presenza della previsione di una maggiorazione del 35% della retribuzione). (V 1081/84, mass n 433237; (V 1075/84, mass n 433232; (Conf 931/83, mass n 425695).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)