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Sez. 1, Sentenza n. 1946 del 06/05/1987 Ud. (dep. 15/02/1988) Rv. 177608 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - SENTENZA D'APPELLO - RIPETIZIONE DEGLI ARGOMENTI DEL PRIMO GIUDICE O ADESIONE AD ESSI - LEGITTIMITÀ - RATIO.*
Stato
decisa il 1987-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177608-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - SENTENZA D'APPELLO - RIPETIZIONE DEGLI ARGOMENTI DEL PRIMO GIUDICE O ADESIONE AD ESSI - LEGITTIMITÀ - RATIO.*

Non sussiste Mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano o comunque ripetano le grandi linee del discorso dei primi giudici. Ciò, sia perché la realtà processuale potrebbe non lasciare spazio ad ulteriori argomentazioni e ad essi restano comunque vincolati i giudici di ogni grado, sia perché gli effetti negoziali e parzialmente devolutivi di ogni impugnazione impongono di dare risposte alle censure del gravame in termini che, doverosamente sintetizzati, diano conto del fatto che il giudice dell'impugnativa non ha trascurato i motivi posti a base dell'impugnazione, potendo poi ad essi dare risposta anche cumulativa o con argomentazioni che siano incompatibili con le tesi difensive, in tal modo disattese e respinte. (Conf mass n 163229; (Conf mass n 144507; (Conf mass n 125691).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)