Sez. 5, Sentenza n. 8989 del 01/10/1973 Ud. (dep. 10/12/1973) Rv. 125691 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - SENTENZA D'APPELLO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - INAMMISSIBILITA - RIPETIZIONE O SINTETICO RINVIO AGLI ARGOMENTI DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - LEGITTIMITA.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - SENTENZA D'APPELLO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - INAMMISSIBILITA - RIPETIZIONE O SINTETICO RINVIO AGLI ARGOMENTI DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - LEGITTIMITA.*
La motivazione per relationem e inammissibile solo allorche questa si risolva nella Mancanza assoluta della motivazione stessa, non quando il giudice d'appello ripeta, anche se pedissequamente, gli argomenti del giudice di primo grado, o quando li richiami sinteticamente, ma in modo da far intendere che li ha soppesati e fatti propri. (V 117427, anno 1971).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)