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Sez. 3, Sentenza n. 20477 del 29/09/2014 (Rv. 632436 - 01)

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Credito al consumo - Inadempimento del fornitore - Azione diretta del consumatore contro il finanziatore - Natura complementare - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632436-01

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di credito al consumo, nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, l'azione diretta del consumatore contro il finanziatore, prevista dall'art. 125, comma 4, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", si aggiunge alle comuni azioni contrattuali per le quali non vigono le condizioni stabilite da detta norma, spettando al giudice, in applicazione dei principi generali, individuare gli effetti del collegamento negoziale istituito per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)