Sez. 1 - , Sentenza n. 3875 del 17/02/2020 (Rv. 657059 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Opposizione all'espulsione - Concreto pericolo di persecuzione o di trattamenti inumani o degradanti - Deduzione da parte dell'opponente - Necessità - Sufficienza - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale e in relazione all'istituto del divieto di espulsione o respingimento ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, è sufficiente, in sede di opposizione alla misura espulsiva, che vi sia l'allegazione da parte dello straniero opponente del concreto pericolo di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel Paese d'origine, in quanto la citata norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)