Sez. 1, Sentenza n. 13113 del 15/07/2004 (Rv. 574611 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE | Ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. - Impugnazione - Termini annuale e breve - Decorrenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE
In tema di impugnazione dell'ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ., l'adempimento, da parte dell'intimato, degli oneri di notifica e di deposito della rinuncia alla sentenza, ai sensi del quarto comma della norma citata, fa sì che l'ordinanza stessa acquisti l'efficacia della sentenza impugnabile pubblicata, con conseguente decorrenza del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ.; perché, invece, decorra anche il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ. è necessaria, come per ogni altra sentenza, una nuova notifica dell'ordinanza con l'attestazione del deposito in cancelleria della notifica della richiamata rinuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)