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Sez. 3, Sentenza n. 20750 del 26/10/2004 (Rv. 577836 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Domanda di danni - Pronuncia soltanto su alcuni dei danni richiesti - Rinuncia alla sentenza - Efficacia di sentenza definitiva - Conseguenze in grado di appello - Necessità di impugnare entro l'anno - Sussistenza - Formulabilità di riserva di appello - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577836-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE

L'ordinanza di cui all'art. 186 "quater" cod. proc. civ. che pronuncia su alcuni dei danni richiesti con la domanda e rimette al collegio la decisione su altri, se è fatta rinunzia alla sentenza, produce gli effetti di questa sull'intero oggetto della domanda e così acquista gli effetti di una sentenza definitiva: le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse ad una diversa decisione e, se è proposto appello, il giudice di secondo grado, che ne sia richiesto con impugnazione principale o incidentale, ha il dovere di pronunciare anche circa i danni sui quali sia mancata una pronuncia di merito nell'ordinanza; la stessa ordinanza, avendo acquisito l'efficacia di sentenza impugnabile, deve essere impugnata entro il termine annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., decorrente dal deposito dell'atto di rinuncia notificato alle controparti, ed in difetto passa in giudicato, rimanendo irrilevante l'eventuale riserva di appello effettuata dopo aver ricevuto la notifica della rinunzia alla sentenza, posto che la sentenza stessa non può considerarsi sentenza non definitiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)