Sez. 1, Sentenza n. 4742 del 12/12/2013 Cc. (dep. 31/01/2014) Rv. 258142 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE | Impugnazione tardiva di un provvedimento notificato con il rito degli irreperibili - Dichiarazione di inammissibilità - Legittimità - Esclusione - Fattispecie - Dovere del giudice di verificare la completezza delle ricerche - Sussistenza.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE
L'impugnazione tardiva di un provvedimento notificato ex art. 159 cod. proc. pen. impone al giudice investito del gravame di verificare, prima di dichiarare l'inammissibilità, la regolare emissione del decreto di irreperibilità, accertando la completezza delle ricerche effettuate ovvero l'eventuale oggettiva impraticabilità degli accertamenti, indicando specificamente da quali atti processuali risulti tale ultima condizione. (Fattispecie in cui il Tribunale di sorveglianza si era limitato a constatare che dalla relata di notifica, effettuata ex art. 159 cod. proc. pen., del provvedimento che applicava una misura di sicurezza risultava decorso il termine di impugnazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)