Sez. U, Sentenza n. 10150 del 14/10/1998 (Rv. 519689 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Dipendente di ente pubblico - Domanda di rimborso di quote di contributi previdenziali indebitamente trattenuti dall'ente datore - Devoluzione al giudice amministrativo.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia fra un ente pubblico (quale nella specie una Unità sanitaria locale) e il proprio dipendente avente ad oggetto la domanda di quest'ultimo vale ad ottenere il rimborso di quanto trattenuto dal primo a titolo di quota di contributo previdenziale gravante sul lavoratore, in pretesa violazione dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952 n. 218, per essere il ritardo nel versamento contributivo imputabile esclusivamente al datore di lavoro, coinvolge aspetti interni al rapporto di lavoro pubblico e non al rapporto previdenziale, vertendo intorno alla sussistenza o no del potere dell'ente pubblico di trattenere sui compensi la parte corrispondente alla quota contributiva a carico del lavoratore, e rientra pertanto nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)