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Sez. U, Sentenza n. 2998 del 23/06/1989 (Rv. 463181 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE IN TEMA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PUBBLICI - DISTINZIONE TRA CONTROVERSIE DEVOLUTE AL GIUDICE ORDINARIO, ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI E ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - QUESTIONI CONCERNENTI DIRITTI PATRIMONIALI AVENTI TITOLO IMMEDIATO E DIRITTO NEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463181-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE IN TEMA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA IN FAVORE DEI DIPENDENTI PUBBLICI - DISTINZIONE TRA CONTROVERSIE DEVOLUTE AL GIUDICE ORDINARIO, ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI E ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - QUESTIONI CONCERNENTI DIRITTI PATRIMONIALI AVENTI TITOLO IMMEDIATO E DIRITTO NEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE.*

In tema di previdenza ed assistenza obbligatoria in favore dei dipendenti pubblici, restano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie promosse dal dipendente nei confronti del datore di lavoro, sia per far valere l'Obbligo di quest'ultimo al versamento dei contributi assicurativi, e, quindi, ai fini della Determinazione annua contributiva, sia per invocarne la responsabilità risarcitoria per omessa contribuzione, riguardando la giurisdizione della Corte dei conti le sole controversie strettamente attinenti al diritto a pensione, nonché quelle immediatamente connesse a tale diritto, e la giurisdizione ordinaria le sole controversie attinenti al rapporto assicurativo con gli enti previdenziali che non coinvolgano il rapporto di pubblico impiego. (nella specie, la suprema Corte, alla stregua del principio suesposto, ha confermato la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia concernente l'assoggettabilità a contribuzione previdenziale delle quote di onorari e competenze di procuratore spettanti ad avvocati del comune di Roma). (V 3243/88, mass n 458785; (V 4428/84, mass n 436331; (Conf 4505/88, mass n 459453).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)