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Sez. 1, Sentenza n. 4099 del 12/05/1990 (Rv. 467120 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - ALLOGGIO - CONCESSIONE IN LOCAZIONE VENTENNALE CON PATTO DI FUTURA VENDITA E RISCATTO - ASSEGNAZIONE IN PROPRIETÀ AL CONDUTTORE - ATTO RELATIVO - TASSABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467120-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - ALLOGGIO - CONCESSIONE IN LOCAZIONE VENTENNALE CON PATTO DI FUTURA VENDITA E RISCATTO - ASSEGNAZIONE IN PROPRIETÀ AL CONDUTTORE - ATTO RELATIVO - TASSABILITÀ.*

In tema di imposta di registro, ai fini del regime tributario applicabile qualora un alloggio economico e popolare, concesso in locazione ventennale con patto di futura vendita e riscatto, dopo il ventennio venga assegnato in proprietà al conduttore, il trasferimento della proprietà dell'immobile - ancorché nel relativo atto si sia dichiarato che esso avviene con effetto "ex tunc" - si realizza solo con questo atto, il quale sotto tale profilo è soggetto a tassazione. La circostanza che entrambe le parti fossero vincolate a trasferire il bene sin dalla promessa di vendita, non vale, in contrario, a far considerare realizzato il trasferimento della proprietà, ai fini dell'imposta in questione, dal momento della promessa stessa, atteso che, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (ora art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986), l'imposta di registro è applicata in conformità alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici dell'atto. (V 5620/82, mass n 423387).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 34, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 15, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 19, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)