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Sez. 5, Sentenza n. 17431 del 17/07/2013 (Rv. 627905 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito di imposta ex art. 4 della legge n. 449 del 1997 per incremento occupazionale - Fondamento obiettivo - Sospensione dei lavori della stazione appaltante - Revoca del credito - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-07-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627905-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di credito d'imposta riconosciuto per l'incremento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, secondo i requisiti e per l'ambito territoriale di cui all'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la relativa revoca, connessa alla obiettiva riduzione del livello occupazionale raggiunto, opera altresì per le cause non imputabili nè alla volontà del datore di lavoro, nè a quella del prestatore. Ne consegue che è legittima detta revoca nell'ipotesi di sospensione dei lavori della stazione appaltante, tenuto conto che non integrando essa causa di forza maggiore né determinando cessazione dell'attività di impresa, il licenziamento dei dipendenti neoassunti va ricondotto ad una libera scelta del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 4 com. 5 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)