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Sez. 5, Ordinanza n. 22860 del 03/11/2011 (Rv. 619961 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito di imposta - Irrogazione di sanzioni per violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori - Revoca del credito - Legittimità - Superamento della soglia legalmente prevista - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619961-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

E legittima la revoca del credito di imposta allorquando vengano irrogate sanzioni per violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle quali l'art. 4, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non presuppone il superamento della soglia legalmente prevista, ma prevede la revoca delle agevolazioni "sic et simpliciter", indipendentemente dall'entità della sanzione e finanche se trattasi di accertate violazioni formali, in conformità all'esigenza di coniugare la politica incentivante verso le imprese che assumono nuovi dipendenti con la necessità di garantire un livello non minore di tutela per l'incolumità psicofisica sul luogo di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 4 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)