Sez. 5, Ordinanza n. 1944 del 30/03/2000 Cc. (dep. 27/04/2000) Rv. 216053 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Dichiarazione di inammissibilità - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, il provvedimento di inammissibilità (normalmente contenuto nel medesimo atto di archiviazione, ma adottabile anche in calce all'opposizione stessa) non è impugnabile autonomamente dalla persona offesa, ma poiché è strumentale al decreto ex art.410 cod.proc.pen., può costituire oggetto di censura nell'impugnazione del decreto di archiviazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)