Sez. 6, Sentenza n. 76 del 08/11/2002 Cc. (dep. 08/01/2003) Rv. 223675 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Declaratoria di inammissibilità - Mancanza o apparenza della relativa motivazione - Legittimità del decreto di archiviazione adottato "de plano" - Esclusione - Proponibilità del ricorso per cassazione - Sussiste.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
In caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari accolga "de plano" detta richiesta è viziato ove non comprenda una motivazione (o comprenda una motivazione solo apparente) della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, in quanto il diritto al contraddittorio della persona offesa viene illegittimamente violato per la mancata adozione del rito camerale, e tale vizio è deducibile mediante ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)