Sez. 3, Sentenza n. 6896 del 11/08/1987 (Rv. 455093 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - CLAUSOLA CONTRATTUALE CONTENENTE LA PREORDINATA MAGGIORAZIONE ANNUALE DEL CANONE - ILLEGITTIMITÀ.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - CLAUSOLA CONTRATTUALE CONTENENTE LA PREORDINATA MAGGIORAZIONE ANNUALE DEL CANONE - ILLEGITTIMITÀ.*
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, la clausola contrattuale avente ad oggetto la preordinata maggiorazione annuale del canone - in misura fissa o differenziata, anno per anno, a partire dal primo dopo la stipulazione di un contratto di durata legale - deve ritenersi illegittima alla luce della disposizione di cui all'art. 32 della legge n. 392 del 1978 (nella originaria formulazione) il quale, nel porre rigidi limiti cronologici e quantitativi alla convenzione di aggiornamento del canone per rivalutazione monetaria (aggiornamento biennale a partire dal primo giorno del quarto anno dall'inizio della locazione con riferimento al 75 per cento delle variazioni ISTAT del biennio precedente), tende a conservare un attenuato sistema di blocco dei canoni.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 32, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)