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Sez. L, Sentenza n. 5423 del 07/12/1989 (Rv. 464510 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - INADEMPIMENTO E RECESSO - PER GIUSTA CAUSA - IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE - CARATTERE RELATIVO - PREVIA ADOZIONE DEL TRASFERIMENTO COME MISURA CAUTELARE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464510-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - INADEMPIMENTO E RECESSO - PER GIUSTA CAUSA - IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE - CARATTERE RELATIVO - PREVIA ADOZIONE DEL TRASFERIMENTO COME MISURA CAUTELARE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*

In tema di licenziamento per giusta causa, il principio dell'immediatezza della contestazione deve essere inteso in senso relativo, cioè avendo riguardo - secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito - alla necessità, specie nell'ipotesi di indagini difficili e complesse, di un'adeguata ricostruzione e valutazione della condotta del lavoratore. Detto principio, pertanto, non esclude che il provvedimento espulsivo possa essere preceduto da misure cautelari come il trasferimento, con la conseguenza che questo, specie se la disciplina contrattuale non l'includa fra le sanzioni disciplinari, non può essere considerato esaustivo della reazione del datore di lavoro, salva restando, peraltro, la questione della legittimità, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., del detto trasferimento, ove la disciplina predetta non lo includa neppure fra le misure cautelari adottabili nell'ambito del procedimento disciplinare. (V 4346/87, mass n 455093; (V 3871/86, mass n 446709; (V 2519/85, mass n 440345).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)