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Sez. 6, Sentenza n. 1320 del 13/12/2002 Ud. (dep. 14/01/2003) Rv. 223344 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Obbligo di astensione nell'ipotesi di conflitto di interessi - Configurabilità dell'abuso di ufficio anche prima della novella del 16 luglio 1997, n. 234 - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223344-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE

In tema di abuso d'ufficio, la violazione del dovere di astensione da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio integra l'ipotesi di reato quando si accompagna alla strumentalizzazione dell'ufficio stesso che denota uno sviamento di potere, ossia un uso distorto dei poteri funzionali ovvero un cattivo esercizio dei compiti inerenti un pubblico servizio. (Fattispecie in tema di gara di appalto per la fornitura di pasti alle mense scolastiche comunali in cui la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi avverso la sentenza di condanna della legale rappresentante dell'impresa risultata poi aggiudicataria e del marito, già consulente incaricato dallo stesso comune di studiare e predisporre il capitolato di gara, il quale non si era astenuto dall'intervenire quale membro della commissione di esame delle offerte della gara di appalto, attribuendo impropriamente il punteggio alla impresa gestita dalla moglie).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Legge 16/07/1997 num. 234 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)