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Sez. 6, Sentenza n. 2870 del 28/11/1997 Ud. (dep. 06/03/1998) Rv. 210387 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Modifica introdotta con la l. 16 luglio 1997 n. 234 - Normativa applicabile - Omogeneità tra la vecchia e la nuova formulazione - Limiti- Nesso diretto ora necessario tra l'ingiusto profitto conseguito e l'atto illegittimo commesso - Necessità - Fattispecie: tecnico comunale che partecipi alla valutazione dei progetti da lui stesso redatti e firmati da un prestanome, esclusione della illiceità penale.
Stato
decisa il 1997-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210387-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE

A seguito della nuova formulazione dell'art. 323 cod. pen. introdotta con la l. 16 luglio 1997 n. 234, al fine di verificare la punibilità, alla stregua del novo testo, dei fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge occorre fare applicazione dei tre criteri indicati dall'art. 2 cod. pen., quello della irretroattività delle nuove norme incriminatrici, della retroattività della successiva abolitio criminis, nel caso di successione di leggi nel tempo, dell'applicazione della legge più favorevole. Occorre perciò accertare se il fatto, previsto come reato secondo la vecchia formulazione, rientri anche sotto la nuova nella previsione penale e in caso positivo, in ragione della continuità e omogeneità tra le due norme, applicare la norma più favorevole, in caso negativo applicare congiuntamente i principi della irretroattività della legge penale e della retroattività dell'abolitio criminis. (nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha annullato senza rinvio, perché il fatto non sussiste, la sentenza con la quale era stato condannato per il reato di abuso in atti d'ufficio il capo dell'ufficio tecnico di un comune che, avendo redatto progetti edilizi firmati da prestanome, aveva partecipato al controllo degli stessi compromettendo l'imparzialità dell'azione amministrativa e conseguendo il vantaggio patrimoniale derivante dall'incremento di clientela dovuto alla notorietà di tale sua duplice veste. La corte ha ritenuto che la non illegittimità dei progetti approvati e la non diretta riconducibilità del vantaggio patrimoniale alla mancata astensione impedissero di ricondurre la condotta nell'ambito della fattispecie come prevista dalla nuova formulazione dell'art. 323 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Legge 16/07/1997 num. 234 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)