Sez. 3, Sentenza n. 867 del 17/01/2008 (Rv. 601455 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Pregiudizio subito dal paziente - Accertamento del nesso causale - Criteri - Probabilità scientifica - Rilevanza - Condizioni - Onere probatorio ricadente sul danneggiato - Sussistenza - Fattispecie relativa a gravi lesioni arrecate ad un feto per anossia cerebrale.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA
È configurabile il nesso causale - la cui sussistenza deve essere provata dal danneggiato ai sensi della norma generale prevista dall'art. 2697 cod. civ. - fra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi. (Nella specie, la S.C., in applicazione del riferito principio, ha confermato la sentenza dei giudici appello secondo cui l'omissione del monitoraggio della paziente in un dato arco temporale era irrilevante in quanto l'evento lesivo - grave anossia cerebrale del feto - si sarebbe comunque verificato pure nel caso in cui il monitoraggio fosse stato effettuato, avendo i predetti giudici accordato prevalenza al significato del dato della limpidezza del liquido amniotico al momento della rottura del sacco su quello dell'alterazione del PH nel sangue del feto alla nascita, indicativo, secondo i ricorrenti, che l'anossia cerebrale si era verificata nel periodo in cui era stato omesso il monitoraggio, ritenendo la corte di appello, con piena adesione al parere espresso dal primo CTU, che l'anossia fosse insorta dopo l'amnioressi nel corso del parto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)