Sez. L, Sentenza n. 2176 del 25/02/2000 (Rv. 534437 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Estremi di proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione inflitta - Valutazione riservata al giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
Il licenziamento per giusta causa, essendo la più grave delle sanzioni disciplinari, può considerarsi legittimo solo se, valutato ogni aspetto del caso concreto, la mancanza del lavoratore, minando profondamente l'elemento fiduciario costituente il presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti del rapporto di lavoro, sia di tale gravità che ogni altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro. Il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento è rimesso al giudice di merito la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ad una guardia giurata che, durante il suo turno di lavoro, aveva abbandonato la guardiola e si era recato nella "hall" antistante gli uffici dell'azienda da cui dipendeva e, riunite tre poltrone, si era sdraiato su di esse riparandosi con una coperta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)