diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 237 del 10/01/2003 (Rv. 559591 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione inflitta - Valutazione riservata al giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2003-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559591-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In tema di licenziamento disciplinare, il giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata, ovvero la valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento, si sostanzia nell'accertamento che la specifica mancanza commessa dal dipendente, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente, tale da giustificare una sanzione non inferiore a quella espulsiva; esso si risolve pertanto in un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)