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Sez. 4, Sentenza n. 43729 del 08/10/2024 Cc. (dep. 29/11/2024) Rv. 287127-02

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Impugnazioni - Provvedimento che dichiara l'esecutività del decreto di condanna a seguito di richiesta di sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità - Ricorribilità per cassazione - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287127-02

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE

E' ricorribile per cassazione, trovando applicazione il disposto dell'art. 461, comma 6, cod. proc. pen., il provvedimento che, nella vigenza dell'art. 459 cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con l'art. 28, comma 1, lett. a), n. 3), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e, successivamente, con l'art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, dichiara l'esecutività del decreto penale di condanna per mancata opposizione, nel caso in cui l'imputato abbia avanzato, ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, senza, tuttavia, comunicare, in esito alla sua ammissione, l'ente presso cui il lavoro avrebbe dovuto essere svolto. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che tale conclusione consegue a un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata del disposto degli artt. 459 cod. proc. pen. e 186, comma 9-bis, cod. strada, che fonda sull'esigenza di tutelare il diritto di difesa e sulla necessaria non opposizione del decreto penale da parte dell'imputato che abbia avanzato richiesta di sostituzione della pena).

Costituzione art. 24 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 com. 6, Cod. Strada art. 186 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)