Sez. 2, Sentenza n. 53663 del 20/11/2014 Cc. (dep. 23/12/2014) Rv. 261616 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Impugnazione tardiva - Causa di inammissibilità originaria - Preclusione all'apprezzamento di una causa estintiva del reato maturata successivamente - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ
Il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza, che ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione a decreto penale di condanna, è affetto da inammissibilità originaria, che impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale innanzi al giudice di legittimità e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato (nella specie, remissione della querela) intervenuta successivamente all'irrevocabilità del provvedimento di condanna.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 340 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)