diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7037 del 26/08/1987 (Rv. 455209 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - ASSENZA DAL LAVORO AL TERMINE DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA - MERA FACOLTÀ DELLA LAVORATRICE - ESERCIZIO - ONERI - PREVENTIVA COMUNICAZIONE EX ART. 8 D.P.R. N. 1026 DEL 1976 - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO DELLA LAVORATRICE IN MATERNITÀ - COMUNICAZIONE EX ART. 8 D.P.R. CITATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ONERI DEL DATORE DI LAVORO - MANCATA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA LAVORATRICE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455209-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - ASSENZA DAL LAVORO AL TERMINE DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA - MERA FACOLTÀ DELLA LAVORATRICE - ESERCIZIO - ONERI - PREVENTIVA COMUNICAZIONE EX ART. 8 D.P.R. N. 1026 DEL 1976 - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO DELLA LAVORATRICE IN MATERNITÀ - COMUNICAZIONE EX ART. 8 D.P.R. CITATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ONERI DEL DATORE DI LAVORO - MANCATA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA LAVORATRICE - CONSEGUENZE.*

L'assenza dal lavoro al termine del periodo di astensione obbligatoria costituisce, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1204 del 1971 (sulla tutela delle lavoratrici madri) una mera facoltà della lavoratrice, la quale, ove intenda avvalersene, è tenuta alla preventiva comunicazione prescritta dall'art. 8 del d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026 (regolamento di esecuzione della legge predetta), rispondendo tale Onere ad evidenti esigenze organizzative ed amministrativo-contabili (quanto alla corresponsione della indennità nella misura del trenta per cento della retribuzione) dell'impresa. La sussistenza dell'Onere anzidetto, riguardando l'ipotesi di normale mantenimento del rapporto di lavoro con la sospensione prevista dalla legge, va peraltro esclusa allorché abbia avuto luogo l'illegittimo licenziamento della lavoratrice in maternità con esclusione della stessa dallo svolgimento delle sue prestazioni. In tal caso ancorché incomba al datore di lavoro, che voglia far cessare la protrazione del proprio inadempimento contrattuale, l'Onere di invitare la lavoratrice stessa a riprendere servizio al termine del periodo d'interdizione obbligatoria, quest'ultima può effettuare la comunicazione di cui al citato art. 8 (pure nel corso della controversia giudiziaria instaurata contro il datore di lavoro in relazione al suo illegittimo recesso), con la conseguenza, in caso di mancata effettuazione di detta comunicazione, della piena ripresa del rapporto di lavoro con i relativi effetti giuridici ed economici.*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)