Sez. L, Sentenza n. 22239 del 25/11/2004 (Rv. 578122 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità per il periodo di astensione facoltativa - Onere della lavoratrice di comunicare preventivamente la richiesta al datore di lavoro e all'istituto assicuratore - Sussistenza - Spettanza dell'indennità per i periodi anteriori alla comunicazione - Esclusione - Deroga per effetto di circolari interne dell'Istituto - Inammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
A norma del d.P.R. n. 1026 del 1976, la lavoratrice che intende esercitare la facoltà di astenersi dal lavoro per il periodo previsto dall'art. 7, comma primo, della legge n. 1204 del 1971 ha l'onere di darne preventiva comunicazione al datore di lavoro e all'istituto assicuratore interessato; pertanto, l'indennità di maternità per l'astensione facoltativa non può essere riconosciuta per periodi anteriori alla data di tale comunicazione. Nè tale normativa può essere derogata da circolari con le quali l'istituto impartisce istruzioni alle sedi periferiche, trattandosi di atti interni che non possono sostituirsi a disposizioni regolamentari di rango normativo.
Riferimenti normativi: DPR 25/11/1976 num. 1026 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)