Sez. 3, Sentenza n. 2941 del 28/09/1999 Cc. (dep. 03/11/1999) Rv. 215100 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Delitti contro la libertà individuale e specificamente contro la libertà sessuale - Atti sessuali - Nozione.
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE
La nozione di "atti sessuali" cui fa riferimento l'art. 609 bis cod. pen., nasce dalla semplice somma delle due nozioni di congiunzione carnale e di atti di libidine che la legislazione previgente considerava e disciplinava separatamente. Ne consegue che essa non può non comportare - così come la comportavano le due distinte nozioni preesistenti - un coinvolgimento della corporeità sessuale della persona offesa. Non possono, pertanto, qualificarsi come "atti sessuali", nel senso richiesto dalla suddetta norma incriminatrice, tutti quegli atti, i quali, pur essendo espressivi di concupiscenza sessuale, siano però inidonei (come nel caso dell'esibizionismo, dell'autoerotismo praticato in presenza di altri costretti ad assistervi o del "voyeurismo"), ad intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima, comportando essi soltanto offesa alla libertà morale di quest'ultima o al sentimento pubblico del pudore.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/02/1996 num. 66 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)