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Sez. 3, Sentenza n. 1040 del 15/11/1996 Ud. (dep. 06/02/1997) Rv. 207298 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Delitti contro la libertà individuale - Contro la libertà sessuale - Violenza sessuale - Art.609 bis cod.pen. - Condotta vietata - Individuazione e connotazione -.
Stato
decisa il 1996-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207298-01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE

La condotta vietata dall'art.609 bis cod.pen.(Violenza sessuale), introdotto dall'art.3 legge 15 febbraio 1996, n.66 (Norme contro la violenza sessuale), ricomprende - se connotata da costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona ovvero abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica - oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, anche se non esplicato attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell'individuo attraverso l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente. L'antigiuridicità della condotta resta connotata, dunque, da un requisito soggettivo (la finalizzazione all'insorgenza o all'appagamento di uno stato interiore psichico di desiderio sessuale) che si innesta sul requisito oggettivo della concreta e normale idoneità del comportamento a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale e ad eccitare o a sfogare l'istinto sessuale del soggetto attivo. (La S.C. ha osservato che il riferimento alla "normale idoneità" è necessario, poiché un soggetto connotato da una sessualità "particolare" potrebbe eccitarsi, per esempio, anche attraverso il bacio delle scarpe calzate dalla persona concupita ed un comportamento siffatto non potrebbe certamente ricondursi alla previsione incriminatrice in esame).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/02/1996 num. 66 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)