Sez. 1, Sentenza n. 10120 del 02/07/1981 Ud. (dep. 11/11/1981) Rv. 150912 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - DISPOSIZIONE PIÙ FAVOREVOLE - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - DISPOSIZIONE PIÙ FAVOREVOLE - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE.*
In tema di successione di leggi penali nel tempo, giustamente viene giudicata più grave quella tra le due leggi che sancisce una pena detentiva più grave anche se essa preveda una pena pecuniaria meno grave. (fattispecie in tema di raffronto tra l'art. 6, quarto comma, della legge n. 1041 del 1954 e l'art. 71, ultimo comma, della legge n. 685 del 1975; nel ritenere che quest'ultima legge è più favorevole, la Cassazione ha osservato che per individuare la legge più favorevole non soccorre il criterio del ragguaglio di cui all'art. 135 del codice penale che prevede un confronto tra pene e non tra leggi ed ha enunciato il principio in massima indicato). (nel senso che la valutazione della disposizione più favorevole non deve essere fatta in astratto, ossia con esclusivo riferimento al rapporto tra la formulazione della norma precedente e di quella nuova, ma in concreto, cioè confrontando i risultati che deriverebbero dall'applicazione delle due norme alla fattispecie oggetto del provvedimento, V. Mass. Nn. 129675 e 129679).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 22/10/1954 num. 1041 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)