Sez. 1 - , Ordinanza n. 28974 del 08/11/2019 (Rv. 655565 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Situazioni di tensione a contenuto religioso nel paese di origine - Accertamento - Dovere di cooperazione istruttoria del giudice - Indagine specifica - Necessità - Mancata richiesta di protezione alle autorità locali da parte del richiedente - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, quando il richiedente alleghi il timore di essere soggetto nel suo paese di origine ad una persecuzione a sfondo religioso o comunque ad un trattamento inumano o degradante fondato su motivazioni a sfondo religioso, il giudice deve effettuare una valutazione sulla situazione interna del Paese di origine del richiedente, indagando espressamente l'esistenza di fenomeni di tensione a contenuto religioso, senza che in direzione contraria assuma decisiva rilevanza il fatto che il richiedente non si sia rivolto alle autorità locali o statuali per invocare tutela, potendo tale scelta derivare, in concreto, proprio dal timore di essere assoggettato ad ulteriori trattamenti persecutori o umanamente degradanti. (Nella fattispecie il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito dal Bangladesh, paese di religione mussulmana, sua patria di origine perché perseguitato, in quanto di religione hindu).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 11, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)