Sez. 1 - , Ordinanza n. 11096 del 19/04/2019 (Rv. 656870 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Situazione nel Paese di origine - Cooperazione istruttoria - Presupposti e contenuto - Fonti di informazione utilizzate - Indicazione in motivazione - Necessità - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, che è disancorato dal principio dispositivo e libero da preclusioni e impedimenti processuali, presuppone l'assolvimento da parte del richiedente dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, a seguito del quale opera il potere-dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare l'applicazione della misura, mediante l'assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione, che il giudice deve riportare nel contesto della motivazione, non potendosi considerare fatti di comune e corrente conoscenza quelli che vengono via via ad accadere nei Paesi estranei alla Comunità europea.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 1, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)