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Sez. 3, Sentenza n. 1629 del 06/10/2015 Cc. (dep. 18/01/2016) Rv. 265809 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ MORALE - MINACCIA - ATTI PERSECUTORI | Elementi costitutivi - Condotte poste in essere nei confronti di terzi - Integrazione del reato - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265809-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ MORALE - MINACCIA - ATTI PERSECUTORI

Integra il delitto di atti persecutori il sorvegliare o il farsi comunque notare, anche saltuariamente, nei luoghi di abituale frequentazione dalla persona offesa, indipendentemente dal fatto che la stessa si trovi presente o assista a tali comportamenti, nonché il porre in essere una condotta minacciosa o molesta nei confronti di soggetti diversi dalla vittima, ancorché ad essa legati da un rapporto qualificato, ove l'autore del fatto agisca nella consapevolezza che la stessa certamente sarà posta a conoscenza della sua attività intrusiva e persecutoria, volta a condizionarne indirettamente le abitudini di vita così da determinare, quale conseguenza voluta, l'impossibilità o, comunque, la difficoltà per la persona offesa di trovare un lavoro o di frequentare un determinato luogo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)