Sez. L, Sentenza n. 24837 del 09/12/2015 (Rv. 637890 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Fondi di previdenza aziendale - Contribuzione previdenziale e contributo di solidarietà di cui all'art. 1 della l. n. 662 del 1996 - Diversità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
In materia di contribuzione previdenziale sulle somme destinate ai fondi previdenziali aziendali, sussiste diversità di entità e funzione tra l'ordinaria contribuzione, rilevante ai fini della posizione assicurativa dei singoli lavoratori, e il contributo di solidarietà previsto dall'art. 1, commi 193 e 194, della l. n. 662 del 1996, a carico dei datori di lavoro che non avessero versato contributi di previdenza e assistenza sulle somme in questione limitatamente al periodo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991, trattandosi, quest'ultima, di normativa introdotta a seguito della declaratoria di incostituzionalità della previgente disciplina per la mancanza, a fronte della sottrazione a contribuzione delle somme versate nel suddetto periodo ai fondi previdenziali integrativi, di contropartite analoghe al contributo di solidarietà imposto per il periodo successivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con cui la corte territoriale aveva escluso la sussistenza dell'ordinario obbligo previdenziale per il periodo di sussistenza del solo obbligo al contributo di solidarietà).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 bis CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 193 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 194 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)