Sez. 2, Sentenza n. 2901 del 13/12/1966 (Rv. 325491 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE D'INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - NOZIONE DI PERMANENZA - GUARIGIONE MEDIANTE CURE MEDICO-CHIRURGICHE - EFFETTI - SOSPENSIONE DELLA LIQUIDAZIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE D'INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - NOZIONE DI PERMANENZA - GUARIGIONE MEDIANTE CURE MEDICO-CHIRURGICHE - EFFETTI - SOSPENSIONE DELLA LIQUIDAZIONE - LIMITI.*
In tema di permanenza della riduzione della capacita di guadagno, ai fini del diritto alla pensione di invalidita (art. 10 R. d. l. 14 aprile 1939, n.636), deve ritenersi che anche una infermita non inguaribile puo dar luogo alla incapacita di guadagno pensionabile, purche tale incapacita, riferita al momento della presentazione della domanda amministrativa di pensione, risulti di durata incerta ed indeterminata e, comunque, non breve. Ne il carattere di permanenza viene meno per la ipotetica eventualita di una riduzione dello stato di attuale invalidita, per mezzo di successive cure medico-chirurgiche e con l'uso di appropriati apparecchi sanitari, in quanto la possibilita di eliminazione della causa invalidante puo spiegare influenza, a norma degli art.li 81 e 82 del d. l. 4 ottobre 1935, n.1827, solo ai fini della sospensione della liquidazione o del pagamento della pensione, sempre che l' istituto assicuratore offra le prestazioni di ricovero o di cure previste negli articoli predetti e l'assicurato opponga un rifiuto. Tuttavia, detta facolta concessa all' istituto trova un preciso limite nel precetto dell'art. 32, comma 2, della Costituzione, in base al quale l'atto operatorio non puo essere offerto ogni qualvolta possa rivelarsi dannoso e pericoloso anche potenzialmente, per il soggetto. (Cfr. 1988-63 1513-63 479-62 720-65).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 82, Costituzione art. 32, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)