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Sez. 2, Sentenza n. 931 del 22/03/1969 (Rv. 339329 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - NOZIONE DI PERMANENZA - DIVERSITA DAL CONCETTO DI IRREVERSIBILITA - GUARIGIONE MEDIANTE CURE MEDICO-CHIRURGICHE - IRRILEVANZA - LIMITI - SOSPENSIONE DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339329-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - NOZIONE DI PERMANENZA - DIVERSITA DAL CONCETTO DI IRREVERSIBILITA - GUARIGIONE MEDIANTE CURE MEDICO-CHIRURGICHE - IRRILEVANZA - LIMITI - SOSPENSIONE DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - CONDIZIONI.*

Il concetto di permanenza della riduzione della capacita di guadagno di cui all'art 10 RDL 14 aprile 1939, n 636, non va confuso con il concetto di irreversibilita dello stato invalidante. Per ritenere la capacita di guadagno ridotta in modo permanente nei limiti di legge basta che essa, nel momento in cui viene presa in considerazione, risulti, con riferimento all'infermita di durata incerta ed indeterminata e, comunque, non breve. Il carattere di permanenza della riduzione della capacita di guadagno non viene meno per l'ipotetica eventualita di una riduzione dello stato di attuale invalidita per mezzo di successive cure medico-chirurgiche. La possibilita di eliminazione della causa invalidante puo spiegare influenza, a norma degli artt 81 e 82 del RDL 4 ottobre 1935, n 1827, solo ai fini della sospensione della liquidazione del pagamento della pensione, sempre che l' istituto assicuratore offra le prestazioni di ricovero e di cure previste negli articoli predetti e l'assicurato opponga un rifiuto. Tale facolta concessa all' istituto trova un preciso limite nel precetto dell'art. 32, comma secondo, della Costituzione, in base al quale l'atto operatorio non puo essere offerto ogni qual volta possa rivelarsi dannoso o pericoloso, anche potenzialmente, per il soggetto. (Conf. N. 3050-68, mass. 335914 2901-66, mass. 325491).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 82, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)