Sez. 3, Sentenza n. 3533 del 05/04/1991 (Rv. 471537 - 01)
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione | Uso dell'immobile dopo il rilascio - Da parte del locatore - Liquidazione del danno - Criteri.
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione
In mancanza di una più specifica prova, il maggior danno che, a norma dell'art. 1591 cod. civ., il conduttore in mora nel restituire l'immobile è tenuto a risarcire al locatore, può essere liquidato, anche quando il locatore si sia proposto di usare direttamente l'immobile dopo il rilascio, nella misura corrispondente alla differenza tra il canone effettivamente corrisposto e quello che il locatore avrebbe percepito da un nuovo contratto di locazione, essendo, questa differenza, indicativa delle spese incontrate dal locatore per procurarsi, fino alla restituzione, la stessa utilità che avrebbe ricavato dal godimento diretto dell'immobile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)