Sez. 1, Sentenza n. 5807 del 27/10/1987 Ud. (dep. 10/05/1988) Rv. 178382 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO - IN GENERE - REATO CONTRO LA LIBERTÀ PERSONALE E CONTRO LA VITA - ATTENUANTE - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE E SOCIALE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO - IN GENERE - REATO CONTRO LA LIBERTÀ PERSONALE E CONTRO LA VITA - ATTENUANTE - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE E SOCIALE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
La circostanza attenuante comune configurata dall'art. 62 n. 1 cod. pen., valorizzando motivi di contenuto morale ed altruistico, postula che il movente a base dell'Azione criminosa riceva apprezzamento positivo, nel momento storico in cui l'Azione medesima è mandata a compimento, dalla coscienza etica della collettività nel senso, cioè, che essa sia coerente a finalità e principi approvati dalla sensibilità dell'individuo medio e, quindi, dalla società organizzata a stato. La privazione della libertà personale, la soppressione del bene della vita e l'attentato all'integrità fisica degli avversari di un regime sociale o politico e la diffusione del terrore per qualsiasi movente ideologico si manifestano in radicale, profondo contrasto con il comune sentimento avvertito dai cittadini di uno stato democratico, qual'è la Repubblica italiana, retta dai principi fondamentali di natura costituzionale che garantiscono la libertà di manifestazione del pensiero e ripudiano il ricorso alla violenza di qualsiasi genere, sopraffattrice dell'altrui libertà. Alla finalità di terrorismo, oltre che di eversione dello ordinamento costituzionale, il legislatore ha attribuito, con l'art. 1 del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, natura di elemento circostanziale di aggravamento per qualsiasi reato; donde la inammissibilità concettuale della detta circostanza attenuante in presenza di quella aggravante sopra indicata.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1, Cod. Pen. art. 289 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Decreto Legge 15/12/1979 num. 625 art. 1 CORTE COST., Legge 06/02/1980 num. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)