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Sez. 1, Sentenza n. 2511 del 05/05/1989 Ud. (dep. 22/02/1990) Rv. 183431 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - SCOPI DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE - COMPATIBILITÀ CON L'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1989-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183431-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - SCOPI DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE - COMPATIBILITÀ CON L'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - RATIO.*

Gli scopi del terrorismo internazionale sono del tutto estranei ed antitetici con i fini dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, trattandosi, tra l'altro, di aberrazione culturale non favorevolmente apprezzata dalla coscienza etica media del popolo italiano (nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha ritenuto legittimo il diniego della concessione dell'attenuante de qua agli autori di un attacco armato nello aereoporto di Roma che per soddisfare gli scopi del terrorismo internazionale, avevano ucciso pacifici cittadini di varia nazionalità). (V mass n 178382; (Conf mass n 178833).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)