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Sez. 2, Sentenza n. 14088 del 11/06/2010 (Rv. 613397 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - MODALITÀ - IN GENERE | Servitù convenzionali - Estensione e modalità di esercizio - Individuazione in base al titolo - Necessità - Incertezza relativa - Criterio risolutivo - Soddisfazione del bisogno del fondo dominante con minor aggravio di quello servente - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613397-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - MODALITÀ - IN GENERE

L'estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono essere desunte dal titolo, da interpretarsi con i criteri dettati dagli art. 1362 e segg. cod. civ., non potendo assumere alcun rilievo il possesso, che è criterio idoneo per stabilire il contenuto soltanto delle servitù acquistate per usucapione. Tuttavia, ove la convenzione non consenta di dirimere i dubbi al riguardo, la servitù acquistata in base a titolo negoziale deve reputarsi costituita, ai sensi dell'art. 1065 cod. civ., in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minore aggravio del fondo servente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione immune da vizi giuridici e logici, aveva ricostruito l'esatta estensione della servitù di passaggio, costituita con atto notarile, in forza della sola interpretazione del negozio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1163, Cod. Civ. art. 1164, Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)